Statuto

26/10/2023 | 6889

 

 

Statuto

 

 
 

 

CAPO I - COSTITUZIONE E FINALITÀ

 Art. 1 - Costituzione

Con l'intento di offrire ai Quadri opportunità di valorizzare il loro apporto e sviluppo professionale e per mantenere nel tempo la loro partecipazione ai processi produttivi e gestionali delle aziende è costituito l'Istituto bilaterale per lo sviluppo della formazione dei Quadri del Terziario - denominato "QUADRIFOR" - come previsto dal CCNL sottoscritto da Confcommercio – Imprese per l’Italia e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL il 3 novembre 1994 e successive modifiche.

L'Istituto, ai sensi dell’art. 36 cod. civ., ha natura giuridica di associazione non riconosciuta, non ha scopo di lucro ed ha durata illimitata.

Sono soci fondatori dell'Istituto le sottoindicate organizzazioni che hanno stipulato il contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da azienda del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi il 3 novembre 1994; la Confcommercio – Imprese per l’Italia e le organizzazioni Sindacali dei lavoratori Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL.

L'Associazione ha carattere paritetico - fra Confcommercio – Imprese per l’Italia da una parte, e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori citate, dall'altra - e in seno agli organi sociali è assicurata la stessa rappresentanza paritetica delle parti sopra indicate.

 Art. 2 - Sede

La sede legale dell'Istituto è stabilita in Roma.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo la sede legale può essere variata e possono essere istituite sedi operative secondarie nel territorio nazionale.

 Art. 3 - Finalità

L’Istituto persegue le seguenti finalità:

 - promuovere opportunità di formazione e aggiornamento professionale nonché diffondere la cultura di valorizzazione e sviluppo delle capacità professionali dei lavoratori Quadri;

 - costituire una Banca dati in grado di fornire ogni informazione e supporto specifici circa la possibilità di richiedere, organizzare, utilizzare corsi, convegni, seminari ed ogni iniziativa di formazione e aggiornamento finalizzate allo sviluppo della professionalità dei Quadri;

 - realizzare progetti di corsi di formazione con sistemi "a distanza" mediante l'impiego di tecniche multimediali di comunicazione audiovisiva, informatica e telematica;

 - progettare, organizzare e realizzare convegni e seminari in tema di formazione e aggiornamento professionale per i Quadri;

 - favorire la realizzazione di investimenti formativi anche attraverso l'attivazione di progetti collegati ai programmi europei con particolare riferimento al dialogo sociale;

- attuare ogni e qualsiasi altra iniziativa utile alla realizzazione dello scopo sociale di cui all'articolo 1 primo comma.

 

 CAPO II - ORGANI SOCIALI

 Art. 4 - Organi dell'Associazione

Sono Organi di Quadrifor:

- L’Assemblea dei Soci

- La Presidenza

- Il Consiglio Direttivo

- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Tutte le cariche hanno la durata di quattro esercizi finanziari e permangono sino all’approvazione del bilancio del quarto esercizio.

I nuovi componenti degli Organi debbono essere designati dalle Organizzazioni stipulanti entro 30 giorni antecedenti la loro scadenza.

Gli Organi decaduti mantengono i propri poteri sino all’insediamento dei nuovi Organi.

La funzione di componente degli Organi statutari ha termine nel caso in cui la designazione venga revocata dal socio che l'aveva espressa, ovvero in caso di decadenza e/o di dimissioni, ovvero in caso di perdita dei requisiti di moralità di cui al terzultimo comma del presente articolo.

La decadenza degli Organi si verifica anche laddove il componente dell’Organo risulti assente senza giustificato motivo per almeno tre riunioni consecutive.

In tal caso, il socio che aveva effettuato la designazione provvede ad una nuova designazione secondo le procedure indicate nell’art. 6 del presente Statuto.

I sostituti rimangono in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso.

Tutti i componenti degli organi debbono possedere i requisiti di moralità previsti dall’art. 5, comma 1, lett. d) Dlgs 276/03.

Tutti i componenti degli organi, esclusi i soci dell’Assemblea, debbono aver maturato esperienze professionali coerenti anche in organizzazioni sindacali e/o datoriali per almeno 24 mesi.

Il Direttore assiste alle riunioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e, se presente, assume le funzioni di segretario.

 

Art. 5 – Assemblea dei Soci

L’assemblea dei soci è composta dai quattro rappresentanti legali delle Organizzazioni Nazionali di cui all’art. 1 del presente Statuto o loro delegati.

 

Art. 6 – Poteri dell’Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci:

-   nomina, ai sensi degli artt. 9 e 10 del presente Statuto, gli amministratori componenti del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei conti;

-   nomina il Presidente ed il Vice Presidente nel rispetto delle previsioni d cui al successivo art. 8;

-   approva all’unanimità, su proposta del Consiglio Direttivo, il regolamento di QUADRIFOR;

-   dispone, alla unanimità, le modifiche statutarie e regolamentari, proposte dal Consiglio Direttivo, anche in esecuzione di accordi espressamente pattuiti a livello nazionale dalle parti stipulanti il CCNL del terziario della distribuzione e dei servizi;

-   approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo ed il budget previsionale, nonché le relative relazioni annuali, provvedendo al’invio degli stessi alle Organizzazioni socie ed alla Commissione paritetica nazionale per la bilateralità del terziario, predisposto con le modalità che saranno previste nel regolamento di funzionamento dell’Ente, in conformità a quanto disposto dalla lettera L) dell’accordo sulla Governance del 10 dicembre 2009;

-   delibera i compensi per i componenti di tutti gli Organi, nonché gli emolumenti a favore del Collegio dei Revisori dei conti;

-   delibera, all’unanimità, lo scioglimento di Quadrifor e ne nomina i liquidatori.

 

Art. 7 – Convocazione e validità dell’Assemblea dei Soci

L’Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure a richiesta di uno dei soci, o del Collegio dei Revisori dei conti e comunque almeno due volte l’anno per approvare il bilancio consuntivo ed il budget previsionale.

La convocazione dell’Assemblea dei Soci è fatta a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata da spedirsi, almeno 10 giorni prima dell’adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, fax o e-mail certificata almeno 3 giorni prima dell’adunanza, con l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.

L’Assemblea dei Soci, di volta in volta, nomina nel suo ambito il socio che la presiede.

Le sedute sono valide con la presenza di tutti i Soci.

In ottemperanza al principio della pariteticità, a Confcommercio – Imprese per l’Italia è assegnata la titolarità di tre voti rispetto al voto attribuito singolarmente a ciascuno degli altri tre Soci.

Alle riunioni dell’Assemblea dei soci devono essere convocati i Revisori dei conti.

Il Presidente ed il Vice Presidente assistono alle riunioni dell’Assemblea dei soci.

 

Art. 8 - Presidenza

Il Presidente ha la legale rappresentanza di Quadrifor e stipula i contratti deliberati dagli Organi Statutari.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

La Presidenza:

-   è composta dal Presidente e dal Vice Presidente, che sono nominati dall’Assemblea dei soci alternativamente, nell’ambito del Consiglio Direttivo, una volta tra i Consiglieri rappresentanti le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, la volta successiva tra i Consiglieri rappresentanti la CONFCOMMERCIO – Imprese per l’Italia;

-   sovraintende al funzionamento di Quadrifor, esercitando tutte le funzioni ad essa demandate da leggi, regolamenti e dal Consiglio Direttivo;

 provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

-   convoca gli Organi Statutari, determinando le materie da portare in discussione;

-   in caso di comprovata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dello stesso Comitato nella prima seduta successiva.

 

Art. 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 6 componenti nominati dall’Assemblea dei Soci dei quali 3 su designazione della Confcommercio – Imprese per l’Italia e 3 su designazione congiunta della Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UilTucs-UIL.

Il Consiglio Direttivo:

-   propone all’Assemblea dei Soci gli indirizzi e le linee di sviluppo dell’attività per il raggiungimenti degli scopi sociali;

-   propone all’Assemblea dei Soci il regolamento e le eventuali modifiche allo Statuto o al Regolamento;

-   predispone, per l’approvazione da parte dell’Assemblea dei soci, il budget previsionale ed il bilancio consuntivo con allegate le relazioni annuali sull’andamento della gestione, dell’attività in corso e sull’attività programmata, anche rispetto agli obiettivi;

-   coordina la gestione di Quadrifor, assumendo i provvedimenti relativi al funzionamento ed all’organizzazione interna dell’ente;

-   approva ,su proposta della Presidenza, la pianta organica e l’organigramma di Quadrifor in base alle esigenze operative;

-   nomina, su proposta della Presidenza, il Direttore e provvede a stabilirne le relative competenze;

-   accerta il possesso dei requisiti di moralità e professionalità previsti all’art. 4 del presente Statuto;

-   adempie alle funzioni previste dalla legge e dai regolamenti per i Consigli Direttivi delle Associazioni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata da inviarsi almeno 10 giorni prima della riunione ovvero con telegramma o telefax o e-mail certificata da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le relative deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, l’argomento viene ripreso in esame in una nuova riunione indetta entro i successivi trenta giorni (escluso agosto e dicembre). In caso di ulteriore parità di voti, la proposta viene ritirata.

 

Art. 10 - Collegio dei Revisori dei Conti

Al controllo della gestione finanziaria dell'Associazione è preposto un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre componenti effettivi, nominati dai soci fondatori secondo il seguente criterio:

- un componente effettivo scelto dalla Confcommercio – Imprese per l’Italia;

-   un componente effettivo scelto dalla Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL;

-   il terzo componente effettivo è scelto su proposta congiunta della Confcommercio – Imprese per l’Italia e della Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL e dovrà essere iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti ed avrà funzioni di Presidente del Collegio.

Qualora, nel periodo di carica del Collegio, vengano meno uno o più componenti, subentrerà altro componente scelto secondo i criteri sopra indicati.

Il componente subentrante rimane in carica sino alla scadenza del periodo di carica degli Organi.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio redige la relazione sul conto consuntivo dell'esercizio finanziario depositandola almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione del Comitato indetta per l'approvazione del suddetto conto consuntivo.

I Revisori dei Conti assistono alle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.

 

 

CAPO III - AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO

 

Art. 11 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

-   dalle entrate costituite dai contributi versati dai Quadri e dalle Imprese in ottemperanza alla CCNL 3 novembre 1994 per i dipendenti da Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi e successive modificazioni;

-   da interessi attivi e rendite patrimoniali;

-   da contributi, obbligazioni, lasciti e da altre entrate di competenza dell'Associazione.

Il servizio di cassa dell'Associazione viene svolto da una Azienda Bancaria di interesse nazionale.

I soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell’Ente sia durante la vita dell’Ente che in caso di scioglimento dello stesso.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Si dispone l’intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota o contributo associativo.

 

Art. 12 - Esercizio Finanziario

E’ fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il budget previsionale per il successivo esercizio deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci entro il 31 ottobre, il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente entro il 30 aprile dell’anno successivo.

 

Art. 13 – Rinvio alle leggi

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge relative alle Associazioni non riconosciute.

 

 

 

 

 

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